Ricorso  della  Regione  siciliana, in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati   Michele   Arcadipane   e  Giovanni  Carapezza  Figlia,  ed
elettivamente  domiciliato  presso la sede della Regione siciliana in
Roma,   via  Marghera  n. 36,  autorizzato  a  proporre  ricorso  con
deliberazione della giunta regionale n. 126 del 15 aprile 2003;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato,  per  la  risoluzione del conflitto di
attribuzione  insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto
della  nota  13 gennaio 2003, prot. 136, con la quale il Dipartimento
per  i  servizi  nel  territorio  e  lo  sviluppo dell'istruzione del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
(M.I.U.R.),   formalizza   ad   un   proprio  ispettore  dell'Ufficio
scolastico  regionale  di  Milano  un  incarico  ispettivo  su scuole
paritarie  della  provincia  di Palermo, nonche' degli atti ispettivi
conseguenti a tale incarico.

                              F a t t o

    Con  nota  7 marzo  2003,  n. 2760 (all. 3), l'Istituto regionale
d'arte  di  Bagheria  informava  il  Dipartimento pubblica istruzione
dell'Assessorato  regionale  dei beni culturali ed ambientali e della
pubblica  istruzione, di essere stato oggetto, nei giorni 5 e 7 marzo
2003, di una visita ispettiva da parte di un ispettore del Ministero,
finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  dei requisiti per la
parita'  scolastica,  riservandosi di trasmettere copia della lettera
di  incarico non appena la stessa fosse stata esibita dall'ispettore.
A  mezzo  fax,  il  10 marzo  2003,  il  predetto Istituto scolastico
trasmetteva copia di detta nota di incarico, che s'impugna, corredata
dai  relativi  allegati (Linee guida per la redazione della relazione
sulle  visite  ispettive agli Istituti scolastici paritari, ed elenco
degli   Istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  paritari  da
sottoporre ad ispezione).
    La  predetta  nota,  e  le  conseguenti attivita', si manifestano
lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e vengono censurate
per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  degli  articoli  13,  17 e 20 dello Statuto regionale
siciliano  e  delle  norme  di  attuazione  in  materia  di  pubblica
istruzione   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 maggio 1985, n. 246.
    L'atto  di  conferimento  dell'incarico  da  parte  del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  nonche'  le
conseguenti  operazioni poste in essere dall'incaricato nei confronti
dell'istituzione   scolastica  sopra  indicata,  nel  determinare  lo
svolgimento  di  ispezioni  scolastiche  in scuole paritarie operanti
nell'ambito  territoriale  siciliano, e configurando quindi esercizio
di  competenza  amministrativa ordinaria, senza tenere in alcun conto
le  funzioni  e  le  attribuzioni regionali in materia di istruzione,
violano   le   sovraordinate   norme   statutarie  e  di  attuazione,
inserendosi   illegittimamente   ed   indebitamente  in  funzioni  di
esclusiva  spettanza  della  Regione  siciliana,  e,  di conseguenza,
comprimendole.
    Gli  articoli 13 e 17 dello Statuto regionale, infatti, assegnano
alla    competenza    legislativa    della    regione   le   materie,
rispettivamente,  dell'istruzione elementare, e dell'istruzione media
ed universitaria.
    L'articolo  20,  primo  comma,  prima  parte, dello statuto, poi,
prevede  che  le  funzioni  esecutive ed amministrative sulle materie
attribuite alla competenza legislativa regionale vengano svolte dalle
amministrazioni in cui si articola la Regione siciliana.
    Nella  materia  della  pubblica  istruzione, inoltre, le norme di
attuazione  statutaria  -  determinate  a  termini dell'art. 43 dello
Statuto ed approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 - puntualmente
ascrivono all'amministrazione regionale «le attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato» nella materia.
    E  specificamente,  le  predette  norme di attuazione, sanciscono
(articolo  3),  che  «le  funzioni  di  vigilanza  e tutela spettanti
all'amministrazione  dello  Stato  nei confronti di enti, istituti ed
organismi  locali,  anche a carattere consorziale, che svolgono nella
regione  attivita'  nelle  materie  trasferite  a  norma del presente
decreto,  compresi  i  poteri  di  nomina, sospensione e scioglimento
degli  organi  amministrativi  e  di  riscontro, nonche' la nomina di
commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale»,
e  riconoscono  (articolo  8,  comma 2), il valore legale in tutto il
territorio  della  Repubblica  dei  titoli di studio «conseguiti o da
conseguire  nelle  scuole  e  negli  istituti di ogni ordine e grado,
parificati,  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti dalla regione in
conformita' dell'ordinamento statale».
    Ne'  la  circostanza  che  al pregresso sistema di parificazione,
pareggiamento  o  riconoscimento legale degli istituti scolastici non
statali  e'  subentrato  -  ai  sensi  di quanto disposto dalla legge
10 marzo  2000,  n. 62,  recante  «Norme  per la parita' scolastica e
disposizioni   sul   diritto  allo  studio  e  all'istruzione»  -  il
riconoscimento   di  parita'  puo'  aver  refluito  sulle  competenze
regionali,  dal  momento  che  la  normativa  ha  solo  unificato  il
precedente  sistema  scolastico  non  statale  rientrante nel sistema
nazionale di istruzione.
    Nessun  dubbio, infatti, e' sorto, o poteva sorgere, da parte del
Ministero,  che,  in  diverse  occasioni,  ha  rimesso per competenza
all'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica  istruzione  le  domande  di parita' avanzate da istituzioni
site  nella  Regione  siciliana,  con la precisazione che «poiche' lo
Statuto  speciale  di  autonomia  di codesta regione ed i conseguenti
decreti  di  attuazione  riservano  a  codesta  regione  medesima  la
competenza  ad  emanare i provvedimenti di riconoscimento legale o di
pareggiamento,  ritiene  lo  scrivente  che  uguale  competenza debba
ravvisarsi per il riconoscimento della parita' scolastica» (cfr. nota
27 settembre  2000,  n. 7698,  Ministero  della  pubblica istruzione,
Direzione generale per l'istruzione media non statale: all. 4).
    Peraltro,   lo   stesso   Ministero,  nel  diffondere  istruzioni
operative  sui  procedimenti  per  il  riconoscimento  della  parita'
scolastica,  con circolari 14 febbraio 2001, n. 30, e 14 maggio 2001,
n. 87,   precisava   in   entrambe  che  «in  ragione  dell'autonomia
statutaria  delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle province di
Trento   e  Bolzano,  la  presente  circolare  non  si  applica  alle
istituzioni  scolastiche operanti nei rispettivi territori» (all. 5 e
6).
    La  competenza  di verifica del mantenimento dei requisiti per il
riconoscimento  della  parita' scolastica, poi, non si differenzia da
quella  di  verifica  iniziale del possesso dei medesimi requisiti ai
fini  del  riconoscimento  di  parita',  trattandosi  di  aspetti del
medesimo  potere  teso  ad  accertare la sussistenza dei requisiti di
legge per il conseguimento della parita' scolastica.
    Di   conseguenza,   l'ispezione   disposta   dal  Ministero,  che
attribuisce  con  l'impugnata  nota  n. 136  del  13 gennaio  2003 un
incarico  ispettivo,  premettendo  che «l'art. 6 della legge 10 marzo
2000, n. 62 ... fa carico al M.I.U.R. della verfica relativa non solo
al  possesso  originario,  ma  anche  al mantenimento, da parte delle
istituzioni  scolastiche  non  statali, dei requisiti previsti per il
riconoscimento   della   parita»,   ha  determinato  una  illegittima
ingerenza  dell'attivita'  del  Ministero  nelle competenze assegnate
alla  Regione  siciliana  dalle soprarichiamate norme statutarie e di
attuazione.
    Peraltro,  ancorche'  nel  corpo  della menzionata nota n. 136 il
M.I.U.R.   indichi   la   finalita'   dell'indagine   ispettiva   nel
«monitoraggio   dei   progetti  educativi  e  dell'opera  svolta  sul
territorio  nazionale dagli istituti secondari paritari», tuttavia le
sopra   citate   premesse,   nonche'   le  direttive  di  svolgimento
dell'incarico  -  annesse  a tale nota d'incarico e che richiedono la
verifica di una serie di requisiti che vanno ben oltre tale finalita'
-  evidenziano  che, in realta', le ispezioni sono state disposte per
verificare  la  sussistenza  di  quei  requisiti previsti dall'art. 4
della  legge  n. 62/2000  per  l'ottenimento ed il mantenimento della
parita' scolastica.
    Ed  anche qualora il Ministero avesse voluto condurre un'indagine
meramente  conoscitiva,  avrebbe dovuto richiedere all'Assessorato di
acquisire   e   fornire   gli  elementi  necessari  al  completamento
dell'indagine  medesima,  in quanto anche le funzioni tese a reperire
informazioni  statistiche rientrano in quelle correlate alle funzioni
di vigilanza sulle istituzioni scolastiche.
    Pertanto  sia  l'atto di conferimento dell'incarico ispettivo sia
la  correlata  attivita',  imputabile  al  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, hanno posto in essere una lesione
della  sfera  di competenze costituzionalmente garantita alla Regione
siciliana.
    A  dimostrazione della sussistenza della violazione denunciata si
richiamano le considerazioni formulate da codesta ecc.ma Corte con la
sentenza  n. 103/2003,  laddove,  in  occasione  di  un  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  promosso con ricorso della Provincia di
Trento,  e'  stato  affermato  che, nelle materie di competenza della
Regione  o  delle  Province  autonome,  le  funzioni  amministrative,
comprese   quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e  di
accertamento  di  violazioni  amministrative, non possono, neppure in
forza  di  legge,  essere attribuite ad organi statali se le medesime
(funzioni)  siano diverse da quelle riservate allo Stato in base alle
norme statutarie e di attuazione.
    Pertanto,  ha  concluso  codesta  Corte,  essendo  la  materia di
riferimento   attribuita   alla  competenza  dell'Ente  ad  autonomia
differenziata  «i  controlli e la vigilanza spettano allo stesso ...,
non  essendo  escluse  da  alcuna previsione dello statuto speciale o
delle relative norme di attuazione.»
    Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
    Parimenti    lesi   risultano   gli   indicati   articoli   della
Costituzione,  nel  testo  risultante  a  seguito  delle modifiche al
Titolo  V  della  parte seconda della Costituzione recate dalla legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  -  le  cui  disposizioni  si
applicano  anche  alle  Regioni a statuto speciale, e tra esse dunque
alla Regione siciliana, in virtu' del disposto dell'articolo 10 della
citata  legge  costituzionale  -  che  provvedono, rispettivamente, a
ripartire   la  potesta'  legislativa  tra  Stato  e  regioni,  ed  a
disciplinare l'esercizio dell'attivita' amministrativa.
    Ed  invero,  in  materia  di  istruzione, il nuovo articolo 117 -
fatta  salva  la  potesta' legislativa esclusiva della Stato per cio'
che  concerne  le  norme  generali  sull'istruzione»  -  riserva alla
legislazione    statale   la   sola   determinazione   dei   principi
fondamentali,  mentre  la  posizione  della  normativa operativa e di
dettaglio risulta ascritta alla competenza regionale.
    L'articolo  118,  poi,  superando  lo  schema  del parallelismo -
secondo  cui  la  potesta'  amministrativa  regionale  si fonda sulla
attribuzione  della  potesta'  legislativa  nella  stessa  materia  -
sancisce   e   costituzionalizza   i   principi   di  sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza,  in  forza  dei quali una funzione
amministrativa  puo' imputarsi all'ente maggiore soltanto qualora sia
necessario assicurane l'esercizio unitario.
    Anche  dunque  rispetto  a tali norme parametro risultano lese le
attribuzioni   regionali,   poiche'  la  funzione  ispettiva  che  si
pretenderebbe   di   esercitare   indebitamente  si  ingerisce  nelle
competenze  regionali  ed  appare  configurare  una  anomala forma di
controllo, posta in essere, in buona sostanza, in via sostitutiva, ed
al di la' di ogni procedimentalizzazione del relativo potere.
    Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.
    Risulta,   inoltre,   certamente   leso  il  principio  di  leale
cooperazione,  valore  fondamentale  cui  la  Costituzione  informa i
rapporti  tra Stato e Regioni, la cui espressione minima si configura
nel   dovere   di   mutua  informazione,  e  che,  in  ragione  delle
attribuzioni  istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie,
quantomeno  imposto  il  raggiungimento  di  una preventiva intesa in
ordine   alle  determinazioni  da  assumere  per  cio'  che  concerne
specificatamente la Regione siciliana.
    E  tale  lesione risulta ancora piu' grave considerato che non e'
stato  dato  alcun riscontro alla nota 13 marzo 2003, prot. 493 (all.
7),   inviata   dall'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed
ambientali   e   della  pubblica  istruzione,  Dipartimento  pubblica
istruzione,  al  Dipartimento  per  i  servizi  nel  territorio  e lo
sviluppo  dell'istruzione  del  Ministero, con la quale si chiedevano
chiarimenti sulle indagini ispettive disposte, e se ne sollecitava la
sospensione.