Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 126 del 15 aprile 2003; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota 13 gennaio 2003, prot. 136, con la quale il Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.), formalizza ad un proprio ispettore dell'Ufficio scolastico regionale di Milano un incarico ispettivo su scuole paritarie della provincia di Palermo, nonche' degli atti ispettivi conseguenti a tale incarico. F a t t o Con nota 7 marzo 2003, n. 2760 (all. 3), l'Istituto regionale d'arte di Bagheria informava il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di essere stato oggetto, nei giorni 5 e 7 marzo 2003, di una visita ispettiva da parte di un ispettore del Ministero, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti per la parita' scolastica, riservandosi di trasmettere copia della lettera di incarico non appena la stessa fosse stata esibita dall'ispettore. A mezzo fax, il 10 marzo 2003, il predetto Istituto scolastico trasmetteva copia di detta nota di incarico, che s'impugna, corredata dai relativi allegati (Linee guida per la redazione della relazione sulle visite ispettive agli Istituti scolastici paritari, ed elenco degli Istituti di istruzione secondaria superiore paritari da sottoporre ad ispezione). La predetta nota, e le conseguenti attivita', si manifestano lesive delle attribuzioni della Regione siciliana e vengono censurate per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 13, 17 e 20 dello Statuto regionale siciliano e delle norme di attuazione in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. L'atto di conferimento dell'incarico da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le conseguenti operazioni poste in essere dall'incaricato nei confronti dell'istituzione scolastica sopra indicata, nel determinare lo svolgimento di ispezioni scolastiche in scuole paritarie operanti nell'ambito territoriale siciliano, e configurando quindi esercizio di competenza amministrativa ordinaria, senza tenere in alcun conto le funzioni e le attribuzioni regionali in materia di istruzione, violano le sovraordinate norme statutarie e di attuazione, inserendosi illegittimamente ed indebitamente in funzioni di esclusiva spettanza della Regione siciliana, e, di conseguenza, comprimendole. Gli articoli 13 e 17 dello Statuto regionale, infatti, assegnano alla competenza legislativa della regione le materie, rispettivamente, dell'istruzione elementare, e dell'istruzione media ed universitaria. L'articolo 20, primo comma, prima parte, dello statuto, poi, prevede che le funzioni esecutive ed amministrative sulle materie attribuite alla competenza legislativa regionale vengano svolte dalle amministrazioni in cui si articola la Regione siciliana. Nella materia della pubblica istruzione, inoltre, le norme di attuazione statutaria - determinate a termini dell'art. 43 dello Statuto ed approvate con d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 - puntualmente ascrivono all'amministrazione regionale «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato» nella materia. E specificamente, le predette norme di attuazione, sanciscono (articolo 3), che «le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attivita' nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonche' la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale», e riconoscono (articolo 8, comma 2), il valore legale in tutto il territorio della Repubblica dei titoli di studio «conseguiti o da conseguire nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla regione in conformita' dell'ordinamento statale». Ne' la circostanza che al pregresso sistema di parificazione, pareggiamento o riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali e' subentrato - ai sensi di quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» - il riconoscimento di parita' puo' aver refluito sulle competenze regionali, dal momento che la normativa ha solo unificato il precedente sistema scolastico non statale rientrante nel sistema nazionale di istruzione. Nessun dubbio, infatti, e' sorto, o poteva sorgere, da parte del Ministero, che, in diverse occasioni, ha rimesso per competenza all'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione le domande di parita' avanzate da istituzioni site nella Regione siciliana, con la precisazione che «poiche' lo Statuto speciale di autonomia di codesta regione ed i conseguenti decreti di attuazione riservano a codesta regione medesima la competenza ad emanare i provvedimenti di riconoscimento legale o di pareggiamento, ritiene lo scrivente che uguale competenza debba ravvisarsi per il riconoscimento della parita' scolastica» (cfr. nota 27 settembre 2000, n. 7698, Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione media non statale: all. 4). Peraltro, lo stesso Ministero, nel diffondere istruzioni operative sui procedimenti per il riconoscimento della parita' scolastica, con circolari 14 febbraio 2001, n. 30, e 14 maggio 2001, n. 87, precisava in entrambe che «in ragione dell'autonomia statutaria delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, la presente circolare non si applica alle istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori» (all. 5 e 6). La competenza di verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica, poi, non si differenzia da quella di verifica iniziale del possesso dei medesimi requisiti ai fini del riconoscimento di parita', trattandosi di aspetti del medesimo potere teso ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della parita' scolastica. Di conseguenza, l'ispezione disposta dal Ministero, che attribuisce con l'impugnata nota n. 136 del 13 gennaio 2003 un incarico ispettivo, premettendo che «l'art. 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ... fa carico al M.I.U.R. della verfica relativa non solo al possesso originario, ma anche al mantenimento, da parte delle istituzioni scolastiche non statali, dei requisiti previsti per il riconoscimento della parita», ha determinato una illegittima ingerenza dell'attivita' del Ministero nelle competenze assegnate alla Regione siciliana dalle soprarichiamate norme statutarie e di attuazione. Peraltro, ancorche' nel corpo della menzionata nota n. 136 il M.I.U.R. indichi la finalita' dell'indagine ispettiva nel «monitoraggio dei progetti educativi e dell'opera svolta sul territorio nazionale dagli istituti secondari paritari», tuttavia le sopra citate premesse, nonche' le direttive di svolgimento dell'incarico - annesse a tale nota d'incarico e che richiedono la verifica di una serie di requisiti che vanno ben oltre tale finalita' - evidenziano che, in realta', le ispezioni sono state disposte per verificare la sussistenza di quei requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 62/2000 per l'ottenimento ed il mantenimento della parita' scolastica. Ed anche qualora il Ministero avesse voluto condurre un'indagine meramente conoscitiva, avrebbe dovuto richiedere all'Assessorato di acquisire e fornire gli elementi necessari al completamento dell'indagine medesima, in quanto anche le funzioni tese a reperire informazioni statistiche rientrano in quelle correlate alle funzioni di vigilanza sulle istituzioni scolastiche. Pertanto sia l'atto di conferimento dell'incarico ispettivo sia la correlata attivita', imputabile al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, hanno posto in essere una lesione della sfera di competenze costituzionalmente garantita alla Regione siciliana. A dimostrazione della sussistenza della violazione denunciata si richiamano le considerazioni formulate da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 103/2003, laddove, in occasione di un giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso della Provincia di Trento, e' stato affermato che, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, non possono, neppure in forza di legge, essere attribuite ad organi statali se le medesime (funzioni) siano diverse da quelle riservate allo Stato in base alle norme statutarie e di attuazione. Pertanto, ha concluso codesta Corte, essendo la materia di riferimento attribuita alla competenza dell'Ente ad autonomia differenziata «i controlli e la vigilanza spettano allo stesso ..., non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione.» Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Parimenti lesi risultano gli indicati articoli della Costituzione, nel testo risultante a seguito delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione recate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - le cui disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, e tra esse dunque alla Regione siciliana, in virtu' del disposto dell'articolo 10 della citata legge costituzionale - che provvedono, rispettivamente, a ripartire la potesta' legislativa tra Stato e regioni, ed a disciplinare l'esercizio dell'attivita' amministrativa. Ed invero, in materia di istruzione, il nuovo articolo 117 - fatta salva la potesta' legislativa esclusiva della Stato per cio' che concerne le norme generali sull'istruzione» - riserva alla legislazione statale la sola determinazione dei principi fondamentali, mentre la posizione della normativa operativa e di dettaglio risulta ascritta alla competenza regionale. L'articolo 118, poi, superando lo schema del parallelismo - secondo cui la potesta' amministrativa regionale si fonda sulla attribuzione della potesta' legislativa nella stessa materia - sancisce e costituzionalizza i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, in forza dei quali una funzione amministrativa puo' imputarsi all'ente maggiore soltanto qualora sia necessario assicurane l'esercizio unitario. Anche dunque rispetto a tali norme parametro risultano lese le attribuzioni regionali, poiche' la funzione ispettiva che si pretenderebbe di esercitare indebitamente si ingerisce nelle competenze regionali ed appare configurare una anomala forma di controllo, posta in essere, in buona sostanza, in via sostitutiva, ed al di la' di ogni procedimentalizzazione del relativo potere. Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione. Risulta, inoltre, certamente leso il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni, la cui espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione, e che, in ragione delle attribuzioni istituzionalmente ascritte, avrebbe, nella fattispecie, quantomeno imposto il raggiungimento di una preventiva intesa in ordine alle determinazioni da assumere per cio' che concerne specificatamente la Regione siciliana. E tale lesione risulta ancora piu' grave considerato che non e' stato dato alcun riscontro alla nota 13 marzo 2003, prot. 493 (all. 7), inviata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento pubblica istruzione, al Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero, con la quale si chiedevano chiarimenti sulle indagini ispettive disposte, e se ne sollecitava la sospensione.